Attività

Clausole valutative: L.R. 20 febbraio 2019, n. 5 - Marche

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno i seguenti dati ed informazioni:
a) il numero degli interventi realizzati indicando in particolare quelli della Regione, delle Aziende sanitarie, degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici;
b) gli accordi definiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 e le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
c) il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative in materia di contrasto e prevenzione al tabagismo, il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell’attuazione, nonché i beneficiari ed il livello di partecipazione raggiunto;
d) gli effetti delle iniziative indicate alla lettera c) in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 2 dell’articolo 1;
e) gli effetti delle iniziative relative ai servizi di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo, svolte dalle
Aziende sanitarie e dalle competenti strutture dell’ASUR;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere nell’attuazione di questa legge nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del tabagismo, curando la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolti.