Attività

Clausole valutative: L.R. 28 gennaio 2019, n. 1 - Marche

Promozione dell'invecchiamento attivo

Art. 15
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull’invecchiamento attivo;
b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;
d) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull’invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell’articolo 3;
e) il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;
f) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull’invecchiamento attivo;
g) l’andamento dell’aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;
h) l’andamento dell’aspettativa di vita oltre i sessantacinque anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;
i) gli effetti degli interventi e delle azioni posti in essere, valutati sulla base dei documenti elaborati dall’INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.
2. La competente Commissione assembleare, d’intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all’Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l’attuazione della legge in relazione agli anni successivi.
3. L’Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.