Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2018, n. 46 - Basilicata

Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione

Art. 39
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione della presente legge dei risultati da essa ottenuti nel lavoro di contrasto del randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d’affezione.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
a) stato di attuazione e/o di implementazione dell’anagrafe degli animali da compagnia o d’affezione;
b) numero dei cani identificati con la procedura microchip;
c) manifestazione del fenomeno del randagismo, nell’annualità di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
d) risultati conseguiti per effetto dell’attività di sterilizzazione prevista dalla legge.