Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2018, n. 45 - Basilicata

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale

Art. 12
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione Basilicata ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
d) il programma e le proposte per i lavori del biennio seguente.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.