Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2018, n. 43 - Basilicata

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all’art. 3 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche delle Associazioni o Enti che hanno aderito;
c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;
e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito internet istituzionale, la relazione di cui al precedente comma e i documenti ad essa allegati.