Attività

Clausole valutative: L.R. 5 ottobre 2018, n. 50 - Puglia

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;
c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;
e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.