Attività

Clausole valutative: L.R. 3 luglio 2018, n. 22 - Sardegna

Disciplina della politica linguistica regionale

Art. 29
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti prodotti dalla politica linguistica regionale.
2. A tale fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta una relazione al Consiglio regionale con la quale riferisce:
a) lo stato di avanzamento e le modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti;
b) le eventuali criticità riscontrate, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure anche attraverso l'indagine di cui all'articolo 5, comma 5.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.