Attività

Clausole valutative: L.R. 27 luglio 2018, n. 6 - Lazio

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione

Art. 24
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio nonché alle opportunità formative e di inserimento nel mondo del lavoro.
2. Entro sei mesi dalla scadenza di ciascun piano regionale triennale, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale di cui all’articolo 17, comma 2, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente, relativamente al triennio di riferimento:
a) l’indicazione, per tipologie, degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati o attivati nonché la loro distribuzione territoriale rispetto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) l’indicazione del numero e delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni e la loro distribuzione territoriale, nonché la misura del soddisfacimento delle domande di accesso agli stessi;
c) la misura in cui gli interventi, i servizi e le prestazioni erogati o attivati hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi, in termini di permanenza agli studi, conseguimento della laurea nei tempi, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro;
d) la misura del recepimento di indicazioni, proposte e pareri formulati dalla Consulta;
e) l’esito delle forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi promosse dall’Ente;
f) l’indicazione dell’ammontare delle risorse finanziarie erogate per le varie tipologie di intervento, la loro natura e la loro distribuzione sul territorio regionale;
g) le principali criticità incontrate nell’attuazione della legge e le misure adottate per farvi fronte.
3. La prima relazione presentata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 contiene, altresì, gli esiti prodotti dal riordino di Laziodisu nell’Ente, in termini di funzionamento, ampliamento delle competenze, risparmio di risorse, collaborazione e sinergia con istituzioni, enti e territori.