Attività

Clausole valutative: L.R. 17 luglio 2018, n. 24 - Marche

Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l’utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall’articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:
a) la tipologia di investimenti attivati;
b) l’indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
c) l’indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall’utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.