Attività

Clausole valutative: L.R. 11 maggio 2018, n. 17 - Veneto

Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'esucazione economica e finanziaria

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione, sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all’educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 1, a decorrere dall’esercizio finanziario regionale 2018, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente al controllo dell’attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia, che dia conto puntualmente dei seguenti elementi informativi:
a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; enti locali e soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti; categorie di cittadini destinatari; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti notificate alla Regione;
b) numero ed individuazione delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 3, per aver istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; risorse finanziarie regionali a tal fine impegnate e spese; numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati periodicamente alla Regione; gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli informativi;
c) numero dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 3, comma 4 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;
d) numero dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell’articolo 4 e loro descrizione; istituti scolastici coinvolti; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;
e) impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni ed iniziative disposte dalla legge, apporto delle diverse fonti di finanziamento e ragioni di eventuali variazioni nel tempo;
f) divulgazione resa, in ambito istituzionale e presso l’opinione pubblica, delle informazioni in merito alle azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; difficoltà incontrate nell’attuazione della presente legge e modifiche ed integrazioni della stessa rilevate quali opportune o necessarie;
g) biennalmente, presentazione delle risultanze dell’attività di un valutatore indipendente incaricato dalla Giunta regionale, al quale sono affidate valutazioni in merito allo stato di educazione economica e finanziaria e di comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui alla presente legge.
3. La commissione consiliare competente al controllo dell’attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali vigila sulla puntuale trasmissione della relazione di cui al comma 2, esamina la relazione e ne riferisce al Consiglio regionale, formulando le proprie osservazioni.