Attività

Clausole valutative: L.R. 16 marzo 2018, n. 13 - Veneto

Norme per la discliplina dell'attività di cava

Art. 34
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale in ordine alle modalità di attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell’attività di cava.
2. Per le finalità di cui al comma 1, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 20, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAC;
b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAC, approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 7;
c) la situazione delle autorizzazioni di cava in essere e di quelle in istruttoria;
d) una descrizione delle attività svolte, finalizzate al recupero e riqualificazione ambientale delle aree di cava degradate di cui all’articolo 29;
e) una sintesi dell’attività di vigilanza sulle cave.
3. La relazione è resa pubblica, unitamente alle eventuali determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di esame.