Attività

Clausole valutative: L.R. 25 gennaio 2018, n. 2 - Puglia

Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto

Art. 7
Clausola valutativa
1. Ferme restando le procedure di valutazione e controllo di esecuzione del Piano strategico, il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine la Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano strategico.
2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.
4. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
5. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.