Attività

Clausole valutative: L.R. 28 dicembre 2017, n. 11 - Lazio

Disposizioni per favorire la mobilità nuova

Art. 13
(Clausola valutativa)
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel promuovere e sostenere la mobilità nuova e, in particolare, quella ciclistica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:
a) entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato di attuazione della stessa;
b) entro tre anni dall’approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica e successivamente con cadenza triennale, una relazione sui seguenti aspetti:
1) il numero, la tipologia e la localizzazione degli interventi ammessi a contributo e realizzati, in ambito urbano ed extraurbano, specificando, per quelli subordinati alla compartecipazione, la percentuale di partecipazione finanziaria della Regione;
2) lo stato di realizzazione della rete ciclabile regionale;
3) lo stato di attuazione dell’intermodalità tra la bicicletta e i mezzi di trasporto pubblico locale nonché della connessione con le altre forme di mobilità collettiva;
4) lo stato di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei tracciati e dei percorsi realizzati e di quelli preesistenti, nonché delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali;
5) i risultati ottenuti in termini di incremento dell’utilizzo della bicicletta nei tragitti quotidiani e negli spostamenti urbani ed extraurbani, di riduzione degli spostamenti tramite traffico motorizzato privato, nonché di aumento in sicurezza dell’uso della bicicletta;
6) le criticità incontrate nell’attuazione della presente legge e le eventuali misure adottate per farvi fronte.