Attività

Clausole valutative: L.R. 1 dicembre 2017, n. 21 - Piemonte

Infrastruttura regionale per l'informazione geografica

Art. 8.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di programmazione generale e settoriale, di interoperabilità dei dati prodotti da fonti diverse e di diminuzione della dispersione delle informazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura geografica regionale;
b) le modalità di attuazione del regolamento di cui all' articolo 7 , l'indicazione degli enti locali, delle altre tipologie di soggetti aderenti, nonché il numero e una sintesi degli specifici accordi stipulati;
c) la composizione, il funzionamento e un quadro delle attività svolte dal tavolo tecnico di coordinamento di cui all' articolo 4, comma 3;
d) il contributo dato dall'infrastruttura geografica regionale, dalle modalità di gestione e dalle misure di coordinamento al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1.
3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 . Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all' articolo 9.