Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2017, n. 31 - Basilicata

Valorizzazione del patrimonio di archeologia indutriale presente sul territorio regionale

Art. 12
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, relaziona al Consiglio regionale:
a) sulle attività attivate ai sensi dell’articolo 2;
b) sugli accordi, intese e altre forme di collaborazione attivati ai sensi dell’art. 3;
c) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.