Attività

Clausole valutative: L.R. 24 luglio 2017, n. 19 - Basilicata

Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017

Art. 38
Clausola valutativa della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero"
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione delle seguenti leggi regionali valutandone i risultati conseguiti dagli interventi realizzati: la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità" e la legge regionale 13 luglio 2012, n.12 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero". A tal fine la Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio una relazione relativa all'anno precedente che documenta e descrive: a) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle
iniziative regionali; b) la tipologia e l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti; c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle leggi regionali n. 15/2010 e n. 12/2012, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati .
2. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale la relazione prevista al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.