Attività

Clausole valutative: L.R. 14 giugno 2017, n. 5 - Lazio

Istitiuzione del servizio civile regionale

Art. 17
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio civile regionale. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dall’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che informi, in particolare:
a) sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte all’albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni;
b) sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente impiegati per la loro realizzazione;
c) sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti, dei responsabili dei progetti e degli operatori;
d) sugli esiti dell’attività di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei progetti;
e) sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e l’informazione sul servizio civile regionale, per valorizzare il periodo di servizio civile regionale prestato e per potenziare l’occupabilità dei giovani che lo hanno svolto;
f) sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi fronte.
2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.