Attività

Clausole valutative: L.R. 18 maggio 2017, n. 13 - Puglia

Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di marzo dell’anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che descrive, in particolare:
a) le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche che sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in quale misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;
b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) quali degli interventi di cui all’articolo 5 e quali iniziative sono state realizzate, quale è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi, con indicazione della quantità delle eccedenze alimentari raccolte e redistribuite;
e) l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente legge;
f) le eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge.
3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l’esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sulla piattaforma solidale di cui all’articolo 5, comma 2.