Attività

Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2016, n.43 - Abruzzo

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)

Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale, al fine del controllo sull'attuazione della legge e della valutazione sull'efficacia della stessa, contenente, in particolare:
a) l'avvenuto riconoscimento della figura del caregiver familiare;
b) gli interventi attivati in suo favore, previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 8;
c) i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7;
d) un quadro relativo all'attività svolta dai caregiver, anche rispetto al coordinamento con le altre figure professionali del PPA ed alla sua integrazione nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini ed i soggetti attuatori degli interventi previsti.