Attività

Clausole valutative: L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 - Lazio

Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione

Art. 32
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni trasmessi dal Co.re.com., rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e degli effetti ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una descrizione dettagliata degli interventi realizzati tra quelli di cui all’articolo 3 e dei soggetti che ne hanno
beneficiato;
b) una descrizione dettagliata degli interventi realizzati tra quelli di cui all’articolo 4, gli strumenti scelti per attivarli e
l’indicazione dei soggetti che ne hanno beneficiato;
c) le attività e le iniziative intraprese nell’ambito di quelle previste all’articolo 7, le modalità scelte per informare e
individuare i beneficiari, il livello di partecipazione raggiunto;
d) le attività di informazione e comunicazione realizzate ai sensi dell’articolo 8 e le campagne di informazione,
comunicazione ed educazione attuate, con particolare riferimento al grado di diffusione sul territorio e agli effetti sulle tipologie di soggetti interessati e/o coinvolti;
e) quali sono state le modalità di collaborazione e coinvolgimento degli enti locali, degli organismi scolastici e gli esiti
delle stesse;
f) le criticità riscontrate nell’attuazione, con particolare riferimento a quelle relative alla collaborazione tra i vari soggetti, e le soluzioni approntate per farvi fronte.