Attività

Clausole valutative: L.P. 6 maggio 2016, n. 5 - Provincia Autonoma di Trento

Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

Art. 7
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:
a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;
b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;
c) interventi realizzati in forma diretta;
d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;
e) tempi di attesa;
f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1;
g) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.
3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.