Attività

Clausole valutative: L.R. 17 maggio 2016, n. 9 - Sardegna

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro

Art. 35
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:
a) lo stato di avanzamento e le modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.
3. La Giunta regionale, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate mediante la conduzione di studi sperimentali con un gruppo di controllo, qualora vi siano le condizioni di fattibilità.
4. Al fine di dare attuazione al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalità di realizzazione degli studi.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.