Attività

Clausole valutative: L.R. 3 marzo 2016, n. 2 - Emilia Romagna

Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali

Art. 18
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati derivanti dall'introduzione della disciplina regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, di cui al Titolo II.
2. A tal fine, dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni quattro anni, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce, in particolare, informazioni sull’andamento del procedimento di revisione delle piante organiche, sul numero di nuove sedi farmaceutiche individuate, sul concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio e sulle farmacie istituite nei luoghi ad alto transito ai sensi dell’articolo 7.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.