Attività

Clausole valutative: L. R. 30 luglio 2015, n.13 - Emilia-Romagna

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni

Art. 74 - Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. lstituzione della sessione di semplifìcazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i
risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:
a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
b) numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;
c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo l;
d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.