Attività

Clausole valutative: L. R. 12 giugno 2015, n. 7 - Lazio

Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio

Art. 14 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale, tramite la commissione consiliare competente, esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Comitato tecnico-scientifico, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale;
b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale ed ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Lazio;
c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Lazio, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le interruzioni.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.