Attività

Clausole valutative: L.R. 20 Aprile 2015, n. 5 - Lazio

Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale

Art. 10
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, in conformità all’articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull’attuazione della presente legge che contiene informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti ottenuti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra sistema dell'istruzione e sistema educativo regionale.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.