Attività

Clausole valutative: L.R. 25 marzo 2015, n. 35 - Toscana - MODIFICATA da L.R. 5 agosto 2019, n. 56

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .

Art. 60 - Clausola valutativa
1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro giugno 2016, una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) lo stato di completamento dell’attività di cui all’articolo 32 da parte dei comuni;
b) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
2. Dopo diciotto mesi dall’approvazione del PRC la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenziano in particolare:
a) lo stato di completamento dell’attività di revisione dei regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 39;
b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico degli operatori del settore;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.
3. Entro cinque anni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone uno studio contenente i principali risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici ed occupazionali.