Attività

Clausole valutative: L. R. 27 gennaio 2015, n. 1 - Puglia

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

Art. 5 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, relaziona al Consiglio regionale:
a) sulle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
b) sugli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione regionale;
c) sugli accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
d) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella regione.