Attività

Clausole valutative: L.R. 12 maggio 2014, n. 3 - Emilia-Romagna

Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio e della movimentazione merci e dei servizi complementari

Art. 17 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione al miglioramento delle condizioni di legalità, sicurezza e regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9, comma 1, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sugli interventi attuati per promuovere la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro e per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali organizzate e mafiose nei suindicati settori. Detta relazione dovrà in particolare contenere informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione, con riguardo ai suindicati settori, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e mafiosa rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada previsti dall'articolo 8, l'implementazione del sistema informativo previsto all'articolo 10 e l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta ai sensi dell'articolo 12;
c) l'elenco di merito di cui all'articolo 6 con riguardo alla sua istituzione e gestione, nonché ai risultati derivanti per le imprese in esso iscritte;
d) la stipulazione degli accordi finalizzati ad omogeneizzare e potenziare l'attività ispettiva e di controllo ai sensi dell'articolo 14, evidenziando i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
e) l'attività della consulta di cui all'articolo 7;
f) le criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.