Attività

Clausole valutative: L.R. 23 aprile 2014, n. 6 - Lazio

Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a:
a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all’articolo 3 della presente legge;
b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
c) la valutazione dei risultati e dell’efficacia delle azioni di cui alla lettera a);
d) le criticità emerse nell’attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.