Attività

Clausole valutative: L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 26/2017

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonchè delle problematiche e patologie correlate

Art. 10
Clausola valutativa (testo vigente)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;
b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;
c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;
d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3;
e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;
f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;
g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.