Attività

Clausole valutative: L.R. 18 dicembre 2013, n. 53 - Calabria

Disciplina del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale

Art. 10
Clausola valutativa
1. Il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all’articolo 4, comma 5, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.
2. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all’offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all’inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell’istruzione e sistema dell’istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta presenta alla commissione consiliare competente entro il trentuno ottobre di ogni anno una relazione sull’attuazione della legge.
4. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.