Attività

Clausole valutative: L. R. 10 ottobre 2013, n. 15 - Molise

Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Art. 16 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di riduzione dei casi di violenza di genere e di rimozione delle cause di disagio e di sofferenza per le vittime.

2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che descriva:
a) l'andamento e le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere nella regione, con particolare riferimento alla sua emersione;
b) gli interventi attivati dalla Regione per contrastare la violenza di genere e assicurare un adeguato sostegno alle vittime, con il dettaglio delle risorse finanziarie stanziate e utilizzate;
c) il funzionamento delle strutture previste agli articoli 3, 4 e 5, documentando la quantità e la qualità dei servizi offerti e le caratteristiche socio-anagrafiche delle donne assistite;
d) gli interventi adottati per favorire l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica delle donne vittime di violenza;
e) le attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio regionale, con l'indicazione dei soggetti attuatori e destinatari;
f) le attività svolte dal Tavolo di cui all'articolo 9.

3. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.