Attività

Clausole valutative: L. R. 12 luglio 2013, n. 13 - Umbria

Testo unico in materia di turismo

Art. 90 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria ed alla qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza.

2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) l’elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l’indicazione delle priorità di cui all’articolo 79 la natura e l’importo dei lavori ammessi a contributo, l’ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell’articolo 83;
b) gli esiti dell’attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;
c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni pro-loco.

3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:
a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;
b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità
dell’accoglienza e il miglioramento dell’offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal presente articolo.