Attività

Clausole valutative: L. R. 20 marzo 2013 , n. 5 - Umbria

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel valorizzare, rendere fruibile e salvare dal degrado il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.

2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2014 e successivamente ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
b) sulle iniziative poste in essere ai sensi dell' articolo 2 ;
c) sulla tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
d) sulla tipologia ed entità di contributi impegnati ed erogati dalla Regione.