Attività

Clausole valutative: L.R. 7 novembre 2012 , n. 13 - Emilia-Romagna

Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale

Art. 8 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall’introduzione della disciplina regionale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie.
2. A tal fine, ad esito della sperimentazione prevista all’articolo 7 e successivamente, dopo tre anni dall’avvenuta
estensione del sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sull’andamento dei sinistri negli enti e sull’attuazione del programma regionale, con particolare riguardo al numero delle transazioni effettuate e ai tempi di risarcimento dei sinistri.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.