Attività

Clausole valutative: L.R. 9 novembre 2012, n. 23 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 18/2013

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo

Art. 38
Clausola valutativa (testo vigente)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:
a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;
b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
c) ( ABROGATA )
d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.