Attività

Clausole valutative: L.R. 8 febbraio 2010, n. 6 - Campania

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone stranieri presenti in Campania

Art. 8 - Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell’Osservatorio, valuta l’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi-benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all’accesso ai servizi e agli alloggi, all’inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all’informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene, altresì, alla verifica dell’efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglienza.

3. La Giunta regionale trasmette le risultanze della valutazione triennale al Consiglio regionale.