Attività

Clausole valutative: L.R. 17 febbraio 2010, n. 3 - Piemonte

Norme in materia di edilizia sociale

Art. 56 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di risposta al fabbisogno abitativo per le fasce di popolazione a basso reddito e di gestione del patrimonio di edilizia sociale.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la domanda abitativa è stata soddisfatta in rapporto alle risorse disponibili e quale è stata la distribuzione sul territorio e per fasce sociali degli alloggi assegnati;
b) qual è stato lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 10 e 11;
c) qual è stato l'andamento gestionale e contabile delle ATC e quali conseguenze ha prodotto l'eventuale trasformazione della loro natura giuridica;
d) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge.
3. Le relazioni successive alla prima contengono inoltre le seguenti informazioni:
a) una descrizione di come è mutato il patrimonio di edilizia sociale in termini di alienazione degli alloggi, di incremento, di mantenimento e di recupero;
b) in che modo ed in quale misura le politiche abitative di edilizia sociale hanno determinato un miglioramento del diritto all'abitazione di cui all'articolo 10 dello Statuto;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli assegnatari riguardo le modalità e le condizioni di accesso all'edilizia sociale e la gestione degli immobili.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 57.