Attività

Clausole valutative: L.P. 28 maggio 2009, n. 7 - Trento

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la relazione prevista dall'articolo 4 evidenzia la ricaduta complessiva dell'attività del consiglio provinciale dei giovani, in particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attività svolte nonché di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre al Consiglio provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti.


E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.