Attività

Clausole valutative: L.R. 21 maggio 2009, n. 10 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

Art. 3
(Clausola valutativa)

1.Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'Assessore regionale all'istruzione presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione e' resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude l'esame.
3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l'anno successivo.
4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;
b) l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi gia' previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;
c) l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attivita' di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.