Attività

Clausole valutative: L.R. 30 aprile 2009, n. 8 - Lombardia

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell’implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.