Attività

Clausole valutative: L.R. 27 maggio 2008, n. 9 - Marche

Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici

Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Trascorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) numero e tipologia degli impianti termici autocertificati ai sensi dell'articolo 3;
b) numero delle ispezioni eseguite dalle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 e relativi costi;
c) numero e tipologia delle sanzioni accertate ed ammontare del gettito relativo,
distinto per Autorità competenti;
d) valutazione dell'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;
e) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e possibili soluzioni.
2. Le successive relazioni avranno cadenza biennale.