Attività

Clausole valutative: L.R. 6 novembre 2007, n. 21 - Piemonte

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta l'utilizzo delle sostanze psicotrope di cui all'articolo 3 su bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai seguenti profili:
a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori attivate a livello regionale;
b) numero dei casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati, suddivisi per tipologia di sostanza somministrata;
c) casistica dell'evoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali riscontrati;
d) numero, tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2;
e) analisi della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui all'articolo 3;
f) ricognizione degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1.