Attività

Clausole valutative: L.R. 23 maggio 2007, n. 12 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA da L.R. 5/2012

Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani

Art. 20 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le modalita' e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;
b) quali sono le concrete modalita' di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficolta' sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;
c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'articolo 15, qual e' la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;
d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;
e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attivita' di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.