Attività

Clausole valutative: L.R. 3 aprile 2006, n. 12 - Toscana

Norme in materia di polizia comunale e provinciale

Art. 27 Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge per quanto attiene:
a) all'approvazione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1;
b) all'attività di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale;
c) all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la relazione generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 38/2001 dà specificatamente conto dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).