AttivitÃ
Clausole valutative: L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 - Friuli Venezia Giulia
Art. 105
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.
2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva e di contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;
b) alle scelte adottate dai Comuni in materia di aperture e orari degli esercizi e alle eventuali diverse soluzioni che hanno contribuito alla valorizzazione delle specificità dei territori di riferimento, avuto riguardo alla dimensione provinciale e locale della disciplina;
c) agli interventi realizzati in favore delle zone montane e svantaggiate e ai cambiamenti prodotti in termini di sviluppo economico dei relativi territori; agli interventi di riqualificazione dei centri storici e urbani realizzati dai Comuni, alle iniziative di tutela degli esercizi di vicinato e all'integrazione fra produzione tipica e di qualità e commercializzazione dei prodotti, in termini di accrescimento dell'attrattività del commercio locale;
d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento; all'evoluzione della domanda rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione
dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie, nonché sul livello dell'adozione da parte delle imprese di formule commerciali innovative;
f) all'andamento dei consumi, per tipologia merceologica, formula di vendita e tipo di somministrazione e ai cambiamenti riferibili: al miglioramento dei servizi, ivi compreso il regime di ampliamento delle aperture e del rapporto qualità-prezzo; alla realizzazione di nuove localizzazioni e formule commerciali attrattive degli acquirenti non residenti;
g) all'andamento del mercato del lavoro e agli effetti del regime delle aperture sull'occupazione, con indicazione su base provinciale dei dati relativi alle variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti di lavoro;
h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, nel raffronto fra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo“.
