AttivitÃ
Clausole valutative: L.R. 9 agosto 2005, n. 18 - Friuli Venezia Giulia
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro
Art. 4
(Clausola valutativa)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale e' presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma triennale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.

