Attività

Clausole valutative: L.R. 8 aprile 2005, n. 7 - Friuli Venezia Giulia

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro

Art. 7 Clausola valutativa
1. Con cadenza biennale, la giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, informa il consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:
a) quali interventi sono stati realizzati nel territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.


E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.