Attività

Clausole valutative: L.R. 4 marzo 2005, n. 5 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Art. 6 Clausola valutativa
1 . L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale.
2 . In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.
3 . La valutazione triennale è presentata alla competente commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del piano regionale.